Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 (Rv. 669116 - 01)
Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") -Nozione ampia di credito - Conseguenze in tema di onere della prova del fatto costitutivo dello stesso - Idoneità di un assegno bancario ad esplicare tale efficacia probatoria - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di ”credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione. (Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 (Rv. 669116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1988