Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25209 del 24/08/2023 (Rv. 668874 - 01)
- ambito oggettivo - AzioRevocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione ne revocatoria ex art. 2901 c.c. - Finalità - Permanenza della validità dell'atto - Terzietà del creditore procedente - Differenze rispetto alle differenti ipotesi di impugnativa negoziale - Ragioni.
L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25209 del 24/08/2023 (Rv. 668874 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1453