Conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5825 del 05/03/2024 (Rv. 670487-01)
Rapporti con la simulazione - Rapporti tra azione revocatoria e azione di simulazione - Incompatibilità e alternatività - conseguenze in punto di giudicato - Fattispecie.
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; ove le ragioni fatte valere in via di azione o eccezione, in via diretta o quali premesse della pretesa e del relativo accertamento rispetto ad una delle due domande, siano coperte dal giudicato, di esse è precluso ogni ulteriore esame, anche nel caso in cui il successivo giudizio pendente tra le medesime parti abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita già dichiarato inefficace, con sentenza irrevocabile, nel giudizio revocatorio pendente tra le stesse parti nell'ambito di una controversia connessa, ma priva di stretta interdipendenza).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5825 del 05/03/2024 (Rv. 670487-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2909