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Cause di prelazione - privilegi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024 (Rv. 670771-02)

Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica - Credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore - Inclusione - Provvedimento di revoca ex d.lgs. n. 123 del 1998 - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024 (Rv. 670771-02)