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Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31463 del 07/12/2024 (Rv. 672927-01)

Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria - Esperibilità nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto revocabile il contratto di locazione ultranovennale posto in essere dal terzo, avente causa dall'avente causa del debitore).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31463 del 07/12/2024 (Rv. 672927-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2043