Fondi comuni di investimento - Legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea degli investitori - Sussistenza - Modalità.
In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12474 del 11/05/2025 (Rv. 674531 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379