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Rettificazione degli atti di stato civile – Cass. n. 16567/2021

Stato civile - atti - rettificazione ed annotazioni - Atti dello stato civile - Istanza di rettificazione - Contenuto - Cancellazione di un atto - Ammissibilità - Fattispecie.

 

La rettificazione degli atti di stato civile, a tenore dell'art. 454 c.c., non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali commessi nella loro formazione, in quanto l'espressione "rettificazione" non va intesa in senso stretto, ma riguarda la tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso, compresa la formazione di un atto omesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda di formazione di un atto di nascita in Italia della cittadina straniera, aveva omesso di considerare che la stessa risultava puntualmente identificata con relativa data di nascita nel territorio nazionale dal certificato storico di stato di famiglia rilasciato dallo stesso Comune italiano di nascita e residenza). (CONFORME Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 20/02/1984 (Rv. 433351 - 01)

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16567 del 11/06/2021 (Rv. 661590 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_454, Cod_Civ_art_452

 

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2021