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Azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa – Cass. n. 18631/2022

Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza dei diritti di cronaca e di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

 

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una magistrata, in relazione ad un articolo giornalistico nel quale la menzione delle sue funzioni di giudice addetto ai fallimenti era stata allusivamente accostata alla notizia dell'acquisto di un immobile a un'asta fallimentare - in realtà tenutasi presso diverso ufficio giudiziario - da parte di un politico al quale la prima era legata da un rapporto sentimentale).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022 (Rv. 665016 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

 

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Cassazione

18631

2022