Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19277 del 07/07/2023 (Rv. 668128 - 01)
Diffamazione a mezzo stampa - Pubblicazione di opinioni e dichiarazioni di terzi - Obbligo di riferire la verità e di evitare espressioni oltraggiose - Portata - Fattispecie.
Il giornalista, sebbene sia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso "la notizia” di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo; in tali ipotesi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un articolo nel quale si riportavano dichiarazioni di un terzo che attribuiva ad un uomo politico italiano la frequentazione con persone di dubbia moralità, aveva escluso la scriminante ex art. 21 Cost. non essendo le modalità di propalazione tali da rendere il lettore adeguatamente edotto dell'effettiva provenienza delle dichiarazioni da un terzo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19277 del 07/07/2023 (Rv. 668128 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059