Stampa - diritto di cronaca - responsabilità' civile - solidarietà' Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 02)
Fatto dannoso diffamatorio derivante da più condotte - Responsabilità solidale - Configurabilità - Mancata coincidenza delle modalità di tempo e di luogo di diffusione della notizia - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 1306, comma 2, c.c. - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esistenza di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte comporta - senza che rilevi la non coincidenza delle modalità di tempo e di luogo con le quali la notizia è stata diffusa - la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. degli autori dell'illecito, con la conseguente applicazione del correlato regime codicistico, quindi anche dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore, salvo che non sia fondata su ragioni personali al singolo condebitore, la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido. (Nella specie, la S.C. ha affermato l’unicità dell'evento ancorché il contenuto di un articolo pubblicato su un blog fosse stato parzialmente ripreso in un libro, che sebbene edito dopo qualche mese, aveva contribuito a propalare la medesima notizia lesiva).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1306