Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024 (Rv. 670125-01)
Risarcimento del danno - Esercizio del diritto di cronaca e di critica - Equiparazione sotto il profilo del canone della verità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi; perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggia nella stessa maniera nell'ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria, determinata dall'accostamento e accorpamento di notizie (anche vere), di un articolo di stampa nel quale i giornalisti riportavano contestualmente, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari "d'oro" presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024 (Rv. 670125-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043