Prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica - Condanna alla rimozione dai motori di ricerca - Obbligo di facere richiedente la collaborazione dei terzi - Contenuto dell'attività a carico del responsabile - Obbligazione di mezzi e non di risultato.
In tema di trattamento dei dati personali, il responsabile del prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica, condannato alla rimozione dei contenuti dai motori di ricerca, è tenuto a dimostrare di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti i terzi, che se ne siano appropriati, circa l'illegittima diffusione dei filmati, già negativamente valutati sul piano dell'offesa alla dignità delle persone coinvolte, nonché di essersi attivato per ottenere la cessazione dell'illegittimo trattamento, venendo in rilievo solo un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9068 del 05/04/2024 (Rv. 671082-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059