Associazione - Scioglimento - Deliberazione - Validità - Maggioranza necessaria.
Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma cod, civ. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 04/02/1993