Disciplina - Delibere affette da radicale nullità od inesistenza - Inapplicabilità - Nullità od inesistenza - Denuncia in ogni tempo da qualsiasi interessato - Ammissibilità.
Le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 cod. civ.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 04/02/1993