Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - In genere - Associazione senza fini di lucro operante nel settore sportivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12426 del 20/11/1991
Atto costitutivo o statuto - Associato - Qualità - Trasmissibilità - Previsione - Trasmissione della qualità di associato - Corrispettivo superiore al valore venale della quota - Ammissibilità - Plusvalenza - Configurabilità - Sua incidenza - Contrasto con la causa non lucrativa dell'associazione o con la specifica normativa di settore - Esclusione.
Qualora l'atto costitutivo o lo statuto di una associazione senza fini di lucro consentano la trasmissione, ai sensi dell'art 24, primo comma cod. civ., della qualità di associato, questa può avvenire per atto inter vivos a titolo oneroso - sebbene non determini il trasferimento di una quota ideale del patrimonio associativo, ma solo di altre utilità economiche connesse alla qualità trasferita, anche soltanto indirettamente - e per un corrispettivo che può superare il valore venale di tale quota e che, come plusvalenza attuata attraverso la circolazione della partecipazione associativa, incide esclusivamente sulle economie individuali dei contraenti, sì da non porsi in contrasto con la causa non lucrativa dell'associazione, ne', qualora questa operi nel settore sportivo, con la specifica normativa per il medesimo dettata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12426 del 20/11/1991