Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014
Responsabilità ex art. 38 cod. civ. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio - A carico dell'attore.
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014