Mutamento dell'originaria componente soggettiva dell'organizzazione - Compatibilità con la nozione di comitato.
La nozione di comitato recepita dall'art. 39 cod. civ. non è incompatibile con il mutamento dell'originaria componente soggettiva dell'organizzazione, poiché la configurazione di questa come una struttura chiusa, se è aderente all'ipotesi di strumenti operativi posti in essere per realizzare finalità che si esauriscono in un periodo di tempo determinabile in anticipo (come nei casi di comitati per festeggiamenti o per recare soccorso nelle pubbliche calamità), non lo è con riguardo ad organismi istituiti per conseguire obiettivi che si proiettano in un lungo arco di tempo, come nei casi delle mostre o delle esposizioni permanenti ovvero del perseguimento di scopi assistenziali perduranti, con riferimento ai quali è configurabile una persistenza dell'organizzazione pur di fronte al mutamento suddetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6032 del 23/06/1994