Persona giuridica - associazioni non riconosciute - ordinamento ed amministrazione - organi dell'associazione - assemblea - carattere necessario – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5791 del 03/11/1981
Mancata previsione nello atto costitutivo - irrilevanza - limiti - modifiche apportate allo statuto originario, concernenti la soppressione dell'organo deliberante ma approvate da organi contestati in ordine alla loro legittimità rappresentativa - effetti.*
Nonostante la disposizione contenuta nell'art. 36 cod. civ. secondo cui le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura organizzativa che non può prescindere dall'esistenza, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo, dal momento che a tale silenzio sopperiscono le norme che disciplinano le persone giuridiche in genere e le associazioni non riconosciute in particolare (artt. 20 e 21 cod. civ.), a meno che la Mancanza dell'organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo in Sede di modifiche apportate allo statuto originario dell'associazione non riconosciuta. In tal caso, però, qualora si accerti che la trasformazione sia stata deliberata da organi dell'associazione non riconosciuta, dei quali venga fondatamente contestata la legittimità rappresentativa e risulti che la delibera di trasformazione non è mai stata approvata dall'assemblea, deve ritenersi la giuridica inesistenza della nuova associazione, il cui ordinamento, per difetto di presupposti essenziali richiesti dalla legge, si ponga in aperto contrasto con questa. ( Conf 2714/75, mass n 376704, sulla prima parte).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5791 del 03/11/1981