Associazioni e fondazioni - associazioni riconosciute - assemblea – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 432 del 25/01/1990
Deliberazioni - in genere - validità - accertamento - riferimento alla normativa vigente alla epoca della adozione della delibera - conseguenza.*
La validità della deliberazione dell'assemblea di un'associazione deve essere riscontrata con riferimento alla legge del tempo in cui viene adottata. Pertanto, nel caso di deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ad altri del suo patrimonio, che sia stata resa, nel vigore del vecchio codice di commercio, con la maggioranza prescritta dallo statuto, la sopravvenuta entrata in vigore dell'attuale codice civile non può spiegare effetti invalidanti, in relazione alla non corrispondenza di detta maggioranza con quella imposta dall'art. 21 terzo comma cod. civ. (tre quarti degli associati), senza che rilevi la circostanza che l'indicata devoluzione patrimoniale abbia avuto attuazione con Atti posti in essere nella vigenza del nuovo codice (e restando altresì ininfluenti, sulla validità della delibera, le questioni circa l'efficacia di tale devoluzione, in quanto disposta in favore di ente non ancora riconosciuto dall'autorità governativa).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 432 del 25/01/1990