Devoluzione dei beni costituenti il fondo comune - applicazione delle clausole dello statuto.*
Nel vigore del codice civile del 1865, il quale non contempla le associazioni ed i comitati, la devoluzione dei beni costituenti il fondo comune di un ente morale di fatto, ivi inclusi gli immobili, a seguito dell'Estinzione dell'ente medesimo, resta regolata dalle clausole dello statuto, quale espressione della volontà negoziale degli associati o promotori, dovendosi escludere,in contrasto con dette clausole, un diritto dei partecipanti alla ripartizione dei beni stessi, indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati con loro denaro, ovvero con somme raccolte mediante pubblica sottoscrizione.*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4650 del 19/07/1986