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Responsabilità di chi agisce per l'associazione - Cass. n. 25650/2018

Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) - rapporti esterni – responsabilità di chi agisce per l'associazione - associazione non riconosciuta - responsabilità dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa per debiti tributari -presupposti – fondamento - tributi (in generale) - potestà tributaria di imposizione - soggetti passivi - soggetti privi di personalità giuridica in genere. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018

>>> In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018

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