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Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Cass. n. 25221/2020

Associazione in partecipazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Distinzione dal contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili dell'impresa - Criteri – Fattispecie - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - caratteri del rapporto individuale - rapporto del socio In genere.

La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha reputato incensurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto il carattere simulato del rapporto di associazione in partecipazione dalla mancata prova della consegna del rendiconto da parte dell'associante).

Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 25221 del 10/11/2020 (Rv. 659541 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_2553, Cod_Civ_art_2549

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