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Diritti dei contraenti - Obbligo di rendiconto dell'associante - Contenuto - Criteri di redazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11532 del 30/04/2024 (Rv. 671114-01)

Forme del bilancio civilistico - Principio di cassa - Mancato pagamento di crediti - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di associazione in partecipazione, il rendiconto che l'associante è tenuto a predisporre deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo, e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa, sicché gli eventi successivi al sorgere di un credito, e in particolare il suo mancato incasso, devono trovare ivi rappresentazione, in quanto incidono sul risultato finale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11532 del 30/04/2024 (Rv. 671114-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2549, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_2423, Cod_Civ_art_2426