Contemporaneità di un procedimento amministrativo sostanzialmente penale e di un procedimento penale - stessi fatti - sospensione del procedimento amministrativo
Borsa - in genere - contemporaneità di un procedimento amministrativo sostanzialmente penale e di un procedimento penale - stessi fatti - sospensione del procedimento amministrativo - divieto - decisione definitiva di uno dei procedimenti sfavorevole all'incolpato - conseguenze sull'esito dell'altro procedimento in caso di ulteriore condanna - presupposti – fattispecie - sanzioni amministrative in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31634 del 06/12/2018
In caso di contemporanea pendenza di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione, formalmente amministrativa, ma di natura sostanzialmente penale (ovvero dell'opposizione avverso tale sanzione) e di un procedimento penale sui medesimi fatti, l'art. 187 duodecies del d.lgs. n. 58 del 1998 vieta la sospensione del primo (e dell'opposizione), ma la decisione definitiva e sfavorevole all'incolpato di uno dei procedimenti impone la rimodulazione della sanzione inflitta all'esito di quello ancora in corso se, cumulata a quella già applicata, essa ecceda i criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea come condizioni per la limitazione, da parte delle normative nazionali, del principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ininfluente, ai fini della sospensione del giudizio di opposizione avverso le sanzioni amministrative comminate dalla CONSOB al legale rappresentante di una società assicurativa per l'illecito previsto dall'art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del 1998 in conseguenza della diffusione di false informazioni, la contemporanea pendenza, in relazione agli stessi fatti, di un procedimento penale per il reato di manipolazione del mercato ex art. 185 del d.lgs. citato, precisando che l'eventuale successiva sentenza di condanna penale avrebbe potuto valorizzare i parametri di cui all'art. 133 c.p. per commisurare la pena alla gravità del fatto in base ai summenzionati criteri, tenendo conto anche della definitività della sanzione applicata in sede amministrativa).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31634 del 06/12/2018