Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7905 del 17/04/2020 (Rv. 657681 - 01)
Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio -Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti.
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7905 del 17/04/2020 (Rv. 657681 - 01)
Riferimenti normativi Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728