Intermediazione mobiliare - Cass. n. 17948/2020
Contratti di borsa - Intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi informativi dell'intermediario - Condanna al risarcimento del danno - Mancata risoluzione del contratto - Liquidazione del danno - Computo del valore residuo dei titoli e delle cedole riscosse - Necessità.
INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE
OBBLIGHI INFORMATIVI
In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17948 del 27/08/2020 (Rv. 658606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226