Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Cass. n. 16126/2020
Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti - Fattispecie.
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(In attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato una banca al risarcimento dei danni subiti da un cliente per l'acquisto di bond Cirio, avendo ritenuto determinante per la formazione del consenso di quest'ultimo l'inadempimento ai propri obblighi informativi da parte dell'istituto di credito, che non aveva dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020 (Rv. 658562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728