Contratti di borsa - Nullità di contratto quadro ed ordini - Restituzioni di titoli e cedole - Azione di ripetizione dell'indebito dell'intermediario - Prescrizione - Decorrenza.
In tema di intermediazione finanziaria, la prescrizione dell'azione dell'intermediario volta alla restituzione dei titoli acquistati conseguente all'accertamento della nullità del contratto di investimento finanziario decorre ex art. 2935 c.c. da quando la nullità, quale azione di parte, o l'omologo rilievo officioso siano intervenuti, pur se ciò determina che la domanda di ripetizione assuma portata dipendente dal giudizio promosso dall'investitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 (Rv. 659602 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1422, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2037, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2935
corte
cassazione
23448
2020