Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Cass. n. 26202/2022
Borsa - Dovere informativo a carico dell'intermediario - Violazione - Risarcimento dei danni - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza dalla sottoscrizione delle obbligazioni - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022 (Rv. 665749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226