Trattamento dati personali del consumatore da parte dell’intermediario finanziario - Loro registrazione presso una banca dati - Obbligo di preavviso dell’intermediario finanziario al consumatore - Dichiarazione recettizia - Conseguenze.
In tema di credito al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una banca dati contenente informazioni creditizie, l’onere, a carico dell’intermediario finanziario, di avvertire preventivamente il consumatore stesso dell’imminente registrazione dei suoi dati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto soltanto quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario e salvo che quest'ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017