Personalità (diritti della) - identità personale - nome - tutela - in genere - Cessazione degli effetti giuridici del matrimonio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23291 del 13/11/2015
Matrimonio contratto all'estero da cittadini stranieri - Conservazione dell'unico cognome del marito a seguito di divorzio - Legge applicabile - Criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva con legge n. 950 del 1984 - famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere.
In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23291 del 13/11/2015