Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali – Natura amministrativa – Inidoneità al giudicato – Opposizione ex artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 – Cognizione di merito in unico grado - Principi processuali del giudizio di appello – Inapplicabilità.
Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che abbia accertato l'illegittimità della raccolta e della diffusione di determinati dati personali, ha natura amministrativa ed è dunque inidoneo al giudicato, né possono trovare applicazione nel relativo giudizio di opposizione in unico grado innanzi al tribunale, ai sensi degli artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, i principi processuali che governano la cognizione in grado di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16061 del 18/06/2018