Informazione fornita con il servizio televisivo - Diffusione dell'immagine della persona ripresa di nascosto - Legittimità - Condizioni.
La presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, nonché dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18006 del 09/07/2018