Rapporto tra diritto all'oblio e diritto alla rievocazione storica
Personalità' (diritti della) - riservatezza - Rapporto tra diritto all'oblio e diritto alla rievocazione storica - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Menzione degli elementi identificativi delle persone coinvolte nella vicenda passata - Liceità - Presupposti - Fattispecie. Stampa - diritto di cronaca
In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19681 del 22/07/2019 (Rv. 654836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059