Illecito amministrativo previsto dall'art. 164 bis del d.lgs. n. 196 del 2003 – Cass. n. 18288/2020
Personalità (diritti della) - riservatezza -Illecito amministrativo previsto dall'art. 164 bis del d.lgs. n. 196 del 2003 - Natura - Illecito autonomo - Fondamento - Conseguenze - Cumulo materiale di sanzioni.
In tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. "codice della privacy"), la fattispecie prevista dall'art. 164 bis, comma 2, costituisce non un'ipotesi aggravata rispetto alle violazioni semplici ivi richiamate, ma una figura di illecito del tutto autonoma, atteso che essa prevede la possibilità che vengano infrante dal contravventore, anche con più azioni ed in tempi diversi, una pluralità di ipotesi semplici, unitariamente considerate dalla norma con riferimento a «banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni», sicché, in caso di concorso di violazioni di altre disposizioni unitamente a quella in esame, ne deriva un'ipotesi di cumulo materiale delle sanzioni amministrative.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18288 del 03/09/2020 (Rv. 659098 - 02)