Dati sensibili contenuti in cartelle cliniche – Cass. n. 11800/2021
Personalita' (diritti della) - riservatezza - Trattamento di dati personali - Dati sensibili contenuti in cartelle cliniche - Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza in relazione al procedimento di revoca del porto d'armi - Illegittimità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
È legittima la comunicazione da parte di un'azienda sanitaria, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza,in relazione ad un procedimento per la revoca del porto d'armi, di dati sensibili contenuti in una cartella clinica relativa al ricovero di un paziente nel reparto psichiatrico di un ospedale, trattandosi di dati indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali a cura di soggetti pubblici, previste dalla legge e non esercitabili "mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa", purchè il trattamento avvenga in modo corretto e riservato, secondo le modalità fissate dalla legge e senza una indiscriminata diffusione dei medesimi verso "soggetti inderminati", atteso che, in materia di porto d'armi l'assenza di alterazioni neurologiche" e di "disturbi mentali di personalità o comportamentali" rientra tra i "requisiti psicofisici minimi" richiesti per il rilascio e il rinnovo, tanto che, ai sensi dell'art. 43 TULPS la licenza di porto d'armi "può essere revocata non solo in relazione a pregresse condanne per fatti penalmente rilevanti, ma anche quando la persona "non dà affidamento di non abusare delle armi".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11800 del 05/05/2021 (Rv. 661272 - 01)