Domanda giudiziale di deindicizzazione di pagine web – Cass. n. 20861/2021
Personalità (diritti della) - riservatezza - Diritto all'oblio - Domanda giudiziale di deindicizzazione - Indicazione dei risultati della ricerca che si intendono rimuovere - Necessità - Fondamento.
In tema di diritto all'oblio, la domanda giudiziale di deindicizzazione di alcune pagine web deve contenere la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, sia per ragioni processuali, poiché l'atto introduttivo del giudizio esige, a pena di nullità, l'indicazione del "petitum" mediato, sia per ragioni sostanziali, poiché l'obbligo di intervento del "provider" presuppone la conoscenza da parte di quest'ultimo dell'esistenza di contenuti suscettibili di rimozione. Inoltre, è l'individuazione di detti risultati che consente al giudice di effettuare, nella singola fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personale e interesse pubblico all'informazione, in base ad elementi di fatto acquisiti al processo e sottoposti al contradittorio delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20861 del 21/07/2021 (Rv. 662180 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163