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Trattamento dei dati personali in ambito giudiziario – Cass. n. 1263/2021

Personalità' (diritti della) - riservatezza - Dati sensibili - Trattamento in ambito giudiziario - Presupposti - Limiti - Fattispecie.

 

Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne é avvenuta l'acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui l'Autorità Garante aveva intimato ad un consulente tecnico nominato dal P.M. ex art. 359 c.p.p. il pagamento di una somma a titolo di sanzioni per aver costituito una banca dati in cui aveva fatto confluire le risultanze acquisite nel corso dello svolgimento di n. 351 incarichi peritali).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1263 del 17/01/2022 (Rv. 663941 - 01)

 

Corte

Cassazione

1263

2022