Trattamento di dati personali senza il consenso dell'interesso – Cass. n. 9922/2022
Personalità (diritti della) - riservatezza - in genere - Trattamento di dati personali senza il consenso dell'interesso - Liceità - Condizioni - Rispetto del criterio di minimizzazione - Necessità di salvaguardare interessi vitali - Accertamento - Questione di fatto - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di tutela della riservatezza, il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato, purché effettuato nel rispetto del criterio della "minimizzazione" del loro uso, è consentito ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia, fermo restando che la valutazione della liceità del trattamento, nel rispetto di tali principi, è questione di fatto non censurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittima la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di alcuni dati sanitari relativi alla salute psichica del titolare di un porto d'armi, finalizzata alla sua revoca, effettuata da una persona che in precedenza era stata minacciata e che era venuta legittimamente in possesso di tali dati, poiché riportati in documenti prodotti in un giudizio civile del quale entrambi erano stati parte).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9922 del 28/03/2022 (Rv. 664533 - 01)