Voce registrata da apparecchio elettronico – Cass. n. 14270/2022
Personalità (diritti della) – riservatezza - istruzione e scuole - personale insegnante - Voce registrata da apparecchio elettronico - Dato personale ex art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 "ratione temporis" applicabile - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
La voce di una persona, registrata da un apparecchio elettronico, costituisce dato personale ex art. 4, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 196 del 2003, "ratione temporis" applicabile - secondo cui è tale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione -, se ed in quanto la voce in questione consenta di identificare la persona interessata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto riconducibile alla nozione di "dato personale" la voce degli studenti contenuta nella registrazione di una lezione effettuata da un docente, essendo le persone interessate facilmente identificabili in quanto componenti di una comunità ristretta).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14270 del 05/05/2022 (Rv. 664611 - 01)