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Diritto alla conoscenza delle proprie origini – Cass. n. 26616/2022

Personalità (diritti della) - identità personale - Parto anonimo - Diritto alla conoscenza delle proprie origini - Morte della madre biologica - Trattamento dei dati acquisiti - Limiti e cautele - Bilanciamento con i diritti di eredi e discendenti della donna - Recessività di questi ultimi - Conseguenze.

 

Il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni concernenti le proprie origini e a conoscere l'identità della madre biologica, che alla nascita abbia dichiarato di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, sussiste anche quando quest'ultima sia deceduta, dovendo comunque essere esercitato in modo corretto e lecito, circondato da cautele a protezione del nucleo familiare e relazionale costituito dopo l'esercizio del diritto all'anonimato della donna; nel bilanciamento dei valori, tuttavia, stante l'ampiezza che deve essere riconosciuta al diritto all'accertamento dello "status" di figlio, la tutela dei diritti degli eredi e dei discendenti della madre non può che recedere di fronte alla tutela del diritto del figlio che rivendica il proprio "status", sicché, venuta meno l'esigenza di salvaguardare la vita e la salute di quest'ultima, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione ma anche per la proposizione dell'azione di accertamento dello "status” di figlio naturale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26616 del 09/09/2022 (Rv. 665942 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0269

 

Corte

Cassazione

26616

2022