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Procedura di assegnazione di sovvenzioni e sussidi – Cass. n. 33257/2022

Personalità (diritti della) - riservatezza - Procedura di assegnazione di sovvenzioni e sussidi - Indicazioni contenute nell'albo ex art. 1 del d.P.R. n. 118 del 2000, applicabile "ratione temporis" - Nominativo degli assegnatari e disposizioni fondanti la concessione del beneficio - Ulteriori informazioni - Divieto a tutela della riservatezza - Fondamento.

 

In tema di attribuzione di benefici e sussidi scolastici, le amministrazioni, nel periodo di vigenza dell'art. 1 del d.P.R. n. 118 del 2000, abrogato dall'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016, all'atto della pubblicazione delle graduatorie, erano tenute ad indicare i soli nominativi degli assegnatari e le disposizioni di legge in base alle quali era stato accordato il beneficio, sicché costituisce violazione del diritto alla riservatezza degli interessati la diffusione di dati personali esorbitanti rispetto all'esigenza di consentire la verifica della regolarità delle assegnazioni, quali l'indirizzo dell'abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie per l'accredito delle somme, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33257 del 11/11/2022 (Rv. 666311 - 01)

 

Corte

Cassazione

33257

2022