Personalità' (diritti della) - onore (reputazione) - Risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)
Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - "In re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Presunzioni - Idoneità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729