Omessa notificazione all'Autorità - Garante per la protezione dei dati personali - Sanzione - Minore gravità - Applicabilità della riduzione ex art. 164-bis d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di protezione dei dati personali, la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito di cui agli artt. 37, comma 1, lett. b), e 38 del d.lgs. n. 196 del 2003, consistente nell'omessa notificazione al GPDP del trattamento dei dati personali sensibili (nella specie, idonei a rivelare lo stato di salute delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale e destinate alla conservazione presso lavoratori terzi ubicati anche all'estero, nel territorio UE), può essere soggetta alla riduzione ex art. 164-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. per minore gravità dell'infrazione, atteso che una diversa interpretazione della norma si risolverebbe nella sua sostanziale disapplicazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26864 del 20/09/2023 (Rv. 668978 - 01)