Riservatezza - Targa automobilistica - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4648 del 21/02/2024 (Rv. 670467-01)
Dato personale rilevante ai fini del trattamento - Sussistenza - Fattispecie.
Il numero di targa automobilistica costituisce un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del veicolo, consentendone, dunque, la profilazione; ne consegue che la riproduzione fotografica della targa dell'autoveicolo di proprietà di un terzo, in occasione dell'accertamento dell'infrazione commessa dal conducente di altro veicolo, costituisce un trattamento dei dati personali, di cui occorre verificare la rispondenza ai principi e alle modalità fissati nel d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis applicabile. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale, che, nell'annullare la cartella di pagamento fondata sul provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la Privacy a carico di un comune, aveva escluso che l'elemento del numero della targa, senza alcuna indicazione circa il conducente, rientrasse nel novero dei dati personali meritevoli di tutela secondo la normativa sul trattamento dei dati personali).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4648 del 21/02/2024 (Rv. 670467-01)