giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - termini – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12983 del 05/06/2009
Procedimento di attribuzione del cognome paterno - Reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso nel termine ex art. 739 cod. proc. civ. - Sufficienza - Omissione o nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza - Sanatoria - Modalità - Ordine di rinnovazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12983 del 05/06/2009
Nei procedimenti camerali indicati nell'art. 38 disp. att. cod. civ., tra i quali rientra quello disciplinato dall'art. 262 cod. civ., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell'atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 739 cod. proc. civ. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l'omissione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza essere sanate, in applicazione dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., mediante l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12983 del 05/06/2009