Territori ex italiani - Indennizzo per beni perduti in territori ex italiani e all'estero - Nuova disciplina di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 - Reimpiego in Italia delle somme ricevute quale indennizzo - Contrazione di mutuo - Concorso statale sugli interessi passivi - Criterio di computo.
A coloro i quali abbiano conseguito un indennizzo dallo Stato per i beni perduti all'estero ed abbiano reimpiegato i capitali ricevuti investendo in attività produttive in Italia, contraendo a tal fine un mutuo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 16 del 1980, come sostituito dall'art. 2 della l. n. 135 del 1985, lo Stato assicura un ulteriore contributo, pari all'otto per cento della somma corrisposta annualmente dal mutuatario a titolo di interessi passivi, che non va quindi rapportato al saggio di interesse pattuito con l'ente mutuante oppure all'importo erogato a titolo di mutuo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15038 del 15/07/2020 (Rv. 658468 - 01)
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15038
2020