Vendita di terreno sotto condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3207 del 12/02/2014
La vendita di un terreno, che venga stipulata per consentire all'acquirente una sua utilizzazione edificatoria, al momento non permessa dagli strumenti urbanistici, e venga quindi sottoposta alla condizione sospensiva della futura approvazione di una variante di detti strumenti che contempli quell'utilizzazione, non è affetta da nullità, né sotto il profilo dell'impossibilità dell'oggetto, né sotto il profilo dell'impossibilità della condizione, dovendosi ritenere consentito alle parti di dedurre come condizione sospensiva anche un mutamento di legislazione o di norme operanti "erga omnes", salva restando l'inefficacia del contratto in conseguenza del mancato verificarsi di tale mutamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3207 del 12/02/2014