Vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12800 del 19/06/2015
Beni di consumo - Acquisto al dettaglio - Prova dell'acquisto dal rivenditore - Onere probatorio dell'acquirente - Produzione dello scontrino fiscale - Sufficienza - Prova contraria del rivenditore - Contenuto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12800 del 19/06/2015
In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all'acquirente dell'effettività dell'acquisto presso il rivenditore può essere fornita mediante la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, trattandosi di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l'esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Per contro, la contestazione dell'acquisto da parte del venditore, che addebiti al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale altrui, assume valenza di vera e propria eccezione,la cui prova incombe a carico di chi la sollevi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12800 del 19/06/2015