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Vendita - Garanzia per i vizi della cosa venduta

Esaustività dei rimedi ex artt. 1490 ss. cod. civ. - Conseguenze - Azione "di esatto adempimento" - Spettanza - Esclusione - Eccezioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012


Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012

In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene.

Cod. Civ. art. 1476 Cod. Civ. art. 1490 Cod. Civ. art. 1492 Cod. Civ. art. 1493 Cod. Civ. art. 1494 Cod. Civ. art. 2058